lunedì 3 giugno 2013

CAPITONO II - FINO A PAG 100 - Le condotte di partecipazione ad associazione per delinquere e ad associazione di tipo mafioso

Poiché  all'imputato  sono  stati   contestati   i   reati   di
partecipazione  ad  associazione  per   delinquere  (per   il
periodo fino al 28 settembre 1982) e di partecipazione ad
associazione di tipo mafioso (per il successivo periodo),
occorre   preliminarmente   soffermarsi   sulla   portata
applicativa di queste due ipotesi criminose.
In   proposito,   occorre   premettere   che   elementi
costitutivi del reato di associazione per delinquere sono la
formazione  e  la  permanenza  di   un  vincolo  associativo
continuativo  tra   almeno  tre   persone,   allo  scopo  di
commettere  una  serie  indeterminata  di   delitti,   con  la
predisposizione   comune  dei   mezzi   occorrenti   per   la
realizzazione  del   programma  delinquenziale  e  con  la
permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte
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dell’illecito sodalizio e di essere disponibile ad operare per
l’attuazione del comune programma criminoso (v. per tutte
Cass. Sez. I sent. n. 6693 del 1979, ric. Pino; Cass. Sez. I
sent. n. 3402 del 1992, ric. Niccolai ed altri).
E’ ricorrente in giurisprudenza l’orientamento secondo
cui   “l'associazione  per  delinquere  si   caratterizza  per  tre
fondamentali elementi, costituiti:
a)  da   un   vincolo   associativo   tendenzialmente
permanente, o comunque stabile, destinato a durare
anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente
programmati;
b)  dall'indeterminatezza  del   programma  criminoso  che
distingue   il   reato  associativo   dall'accordo  che
sorregge il concorso di persone nel reato;
c)  dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur
minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare
gli  obiettivi  criminosi  presi  di  mira” (Cass.  Sez.  I
sent. n. 10107 del 1998, ric. Rossi e altri).
  Si è comunque chiarito (Cass. Sez. I sent. n. 709 del
1993, ric. Beni ed altro) che l’associazione per delinquere
non   è   necessariamente   un   organismo   formale,
sostanziandosi   nell’accettazione,   da  parte  di   almeno  tre
persone, di una disponibilità ed un impegno permanenti a
svolgere  determinati   compiti,   al   fine  di   realizzare  fatti
delittuosi. E' dunque sufficiente che tale adesione dia vita a
un  organismo  plurisoggettivo  che,   indipendentemente  da
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eventuali forme esterne, sia in grado di avere una volontà
autonoma rispetto a quella dei singoli e di svolgere una
condotta  collettiva,   sintesi   delle  condotte  individuali,   al
fine di realizzare il programma criminoso. Da ciò infatti
derivano il danno immediato per l’ordine pubblico ed il
pericolo per i beni che costituiscono l’oggetto giuridico dei
delitti   programmati,   poiché   l’impegno   collettivo,
consentendo  di   utilizzare  immediatamente  gli   uomini
disponibili e le strutture appositamente predisposte, agevola
la realizzazione dei delitti-scopo.
Nel   definire  i   caratteri   della  condotta  tipica  di
partecipazione, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I
sent. n. 7462 del 1985, ric. Arslan) ha precisato che «il
nucleo strutturale indispensabile per integrare la condotta
punibile di tutti i reati di associazione, non si riduce ad un
semplice  accordo  delle  volontà,   ma  richiede  un  "quid
pluris",   che  con  esso  deve  saldarsi   e  che  consiste,   nel
momento   della   costituzione   dell'associazione,   nella
predisposizione  di   mezzi   concretamente  finalizzati   alla
commissione di delitti e, successivamente, in quel minimo
di contributo effettivo richiesto dalla norma incriminatrice
ed apportato dal singolo per la realizzazione degli scopi
dell'associazione. Quello, cioè, che ha rilevanza non è che
l'accordo venga consacrato in atti di costituzione, statuto,
regolamento,   iniziazione  o  in  altre  manifestazioni   di
formale   adesione,   ma   che   in   conseguenza   delle
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manifestazioni di volontà dei singoli si realizzi, di fatto,
l'esistenza della struttura prevista dalla legge e, una volta
costituita l'associazione, il contributo apportato dal singolo
si   innesti   nella  struttura  associativa  ed  in  vista  del
perseguimento dei suoi scopi».
  Secondo   il   consolidato   orientamento   della
giurisprudenza (v. Cass. Sez. I sent. n. 3492 del 1988, ric.
Altivalle) la materialità della condotta tipica del delitto di
partecipazione  ad  associazione  criminosa  si   concreta  nel
compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge
o   si   è   impegnato   a   svolgere,   nell'ambito
dell'organizzazione,   per   portare   il   suo   contributo
all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, con
la   consapevolezza   e   la   volontà   di   far   parte
dell'organizzazione condividendone le finalità.
  La  Suprema  Corte  ha  sottolineato  che,   per   la
integrazione del reato in esame, occorre l’affectio societatis
scelerum,   cioè  la  consapevolezza  del   soggetto  di   avere
assunto un vincolo associativo criminale che permane al di
là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei
singoli episodi delittuosi (cfr. Cass. Sez. I sent. n. 1332 del
1991).   L’affectio  societatis  si   correla,   quindi,   alla
consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione
criminosa  e  di   innestare  la  propria  condotta  nell'assetto
organizzativo ed operativo di essa (cfr. Cass. Sez. V sent. n.
2543 del 1993).
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  In quest’ottica, la giurisprudenza di legittimità (Cass.
Sez.   VI   sent.   n.   16164  del   1989,   ric.   Romano)   ha
evidenziato   che   “per   ritenere   sussistente   la
compartecipazione al delitto di associazione per delinquere,
non è sufficiente l'accordo per la realizzazione di uno o più
delitti   tra   quelli   che   formano  oggetto  del   comune
programma di delinquenza; occorre invece la dimostrazione
della   volontà   dell'agente   di   entrare   a   far   parte
dell'associazione  e  apportare  un  concreto  contributo  alla
realizzazione   del   comune   scopo   criminoso   per   la
realizzazione del quale l'associazione è stata costituita”.
  Si   è  conseguentemente  specificato  che  il   criterio
distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto
al concorso di persone nel reato consiste essenzialmente nel
carattere e nel modo di svolgersi dell’accordo criminoso,
che, nel concorso di persone nel reato (anche continuato)
avviene in via occasionale ed accidentale, essendo diretto
alla   commissione   di   uno   o   più   reati   determinati
(eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso),
con  la  realizzazione   dei   quali   si   esaurisce,   mentre
nell’associazione per delinquere è diretto all’attuazione di
un più vasto programma criminoso, per la commissione di
una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un
vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha
la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione
del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di
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fuori   della   effettiva   commissione   dei   singoli   reati
programmati (v. per tutte Cass. Sez. I sent. n. 6693 del
1979, ric.  Pino; Cass. Sez.  I sent. n. 3402 del 1992, ric.
Niccolai ed altri; Cass. Sez. V sent. n. 3340 del 1999, ric.
P.M. in proc. Stolder ed altri).
  L’esistenza di un siffatto vincolo associativo, pur non
potendo evincersi dalla sola commissione di fatti criminosi
(Cass. Sez. VI sent. n. 6728 del 1989, ric. Calvano), può
essere comunque desunta anche da facta concludentia, quali
la continuità, la frequenza e l’intensità dei rapporti tra i
soggetti,   l’interdipendenza   delle   loro   condotte,   la
predisposizione dei mezzi finanziari e la stessa efficienza
dell’organizzazione (cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 7789 del
1987, ric. Gravosio).
  La Suprema Corte (Cass. Sez. VI sent. n. 11446 del
1994,   ric.   Nannerini)   ha  esplicitato  che  «per   quanto
riguarda il dolo del delitto di associazione per delinquere è
necessario che vi sia da parte dell'agente la coscienza e la
volontà  di   compiere  un  atto  di   associazione,   cioè  la
manifestazione di "affectio societatis scelerum" come tale,
e  la  commissione  di   uno  o  più  delitti   programmati
dall'associazione non dimostra automaticamente l'adesione
alla stessa. Tuttavia l'attività delittuosa conforme al piano
associativo  costituisce  un  elemento  indiziante  di   grande
rilevanza ai fini della dimostrazione della appartenenza ad
essa quando attraverso le modalità esecutive e altri elementi
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di prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo
e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità,
la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati.
Anche  la  partecipazione  ad  un  episodio  soltanto  della
attività  delittuosa  programmata  può  costituire  elemento
indiziante dell'appartenenza all'associazione, ma in tal caso
il   valore  di   tale  indizio  è  sicuramente  ridotto  ed  è
necessario che dalla partecipazione al singolo episodio sia
desumibile l'affectio societatis  dell'agente, e che essa sia
fonte di penale responsabilità a carico di chi la mette in
atto. Quando infatti il soggetto abbia fornito un contributo
alla  realizzazione  di   un  unico  episodio  rientrante  nel
programma  associativo  e  a  tale  contributo  non  venga
riconosciuta rilevanza penale, il valore indiziante ai fini
della  appartenenza  all'associazione  diventa  minimo  ed
insufficiente ad un riconoscimento di responsabilità».
  Con  riguardo  alla  prova  dell’adesione  del   soggetto
all’associazione per delinquere, è stato precisato che «una
volta  accertato  il   carattere  penalmente  illecito  di   un
determinato  organismo  associativo,   la  spendita  di   una
qualsiasi attività in favore di esso, con il beneplacito di
coloro che nel medesimo organismo operano già a livello
dirigenziale,   non   può   che   essere   ragionevolmente
interpretata  come  prova  dell'avvenuto  inserimento,   "per
facta  concludentia",   del   soggetto  resosi   autore  di   detta
condotta  nel   sodalizio  criminoso,   nulla  rilevando  che,
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secondo  le  regole  interne  di   quest'ultimo,   la  medesima
attività non implichi, invece, di per sé, il titolo di sodale»
(Cass. Sez. I sent. n. 11344 del 1993, ric. Algranati ed
altri).
  Con  riferimento  all'elemento  soggettivo  del   delitto  di
partecipazione, la giurisprudenza ha altresì evidenziato che
si tratta di un reato a dolo specifico; occorre quindi, oltre
alla  «coscienza  e  volontà  di   apportare  quel   contributo
richiesto   dalla   norma   incriminatrice»,   anche   la
consapevolezza «di partecipare e di contribuire attivamente
con esso alla vita di un'associazione, nella quale i singoli
associati, con pari coscienza e volontà, fanno convergere i
loro contributi, come parte di un tutto, alla realizzazione
del   programma  comune,   divenuto,   così,   "causa  comune"
(civilisticamente intesa) dell'agire del singolo e dell'ente»
(Cass. Sez. I sent. n. 7462 del 1985, ric. Arslan, che ha
aggiunto:   "naturalmente  non  è  necessaria  la  conoscenza
reciproca di tutti gli associati, poiché quel che conta è la
consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno
altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà,
ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo
schema legale").
  Conforme ai suesposti principi è anche la definizione
della condotta tipica di partecipazione all'associazione di
cui all'art.  416 bis c.p.,  la cui  ricostruzione esegetica è
strettamente   connessa   alla   descrizione   normativa
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dell'apparato strutturale e delle finalità che caratterizzano il
fenomeno mafioso.
  Come è stato osservato in dottrina, l'associazione di
tipo  mafioso  è  qualificata  dai   mezzi   usati   e  dai   fini
perseguiti.
  Con  riferimento  alla  struttura  dell'organizzazione
criminale,   l'art.   416  bis  c.p.   descrive  analiticamente  il
metodo e le modalità di comportamento dell'associazione
mediante  il   riferimento  a  tre  parametri   caratterizzanti:
l'autonoma forza di intimidazione promanante dal vincolo
associativo e le conseguenti condizioni di assoggettamento
e di omertà (cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 7937 del 1995, ric.
Monaco ed altri, secondo cui “il reato di cui all'art. 416 bis
c.p. … si caratterizza dal lato attivo per l'utilizzazione, da
parte degli associati, ai fini del raggiungimento degli scopi
del sodalizio, della forza intimidatrice derivante dal vincolo
associativo  in  sé  stesso,   e  dal   lato  passivo  per   la
conseguente condizione di assoggettamento e di omertà dei
singoli”). Si tratta di tre elementi che sono coessenziali per
la  configurabilità  del   reato  in  esame,   rappresentano  i
principali fattori di stabilità della struttura organizzativa
del potere mafioso, e costituiscono l'apparato strumentale
posto nella disponibilità degli associati per la realizzazione
degli scopi dell'illecito sodalizio.
  Il programma criminoso richiesto per l'esistenza del
reato di cui all'art. 416 bis si identifica nelle finalità tipiche
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dell'organizzazione mafiosa, previste alternativamente dalla
norma   incriminatrice:   la   commissione   di   delitti,
l'acquisizione  della  gestione  o  del   controllo  di   attività
economicamente   rilevanti   anche   attraverso   il
condizionamento   della   pubblica   amministrazione,   la
coercizione  elettorale  ed  il   procacciamento  di   voti,   il
conseguimento di indebite utilità di ogni genere.
  Come  è  stato  rilevato  in  dottrina,   le  suindicate
finalità, oltre ad integrare il dolo specifico che qualifica le
singole condotte associative (cfr. sul punto Cass. Sez. VI
sent.   n.   1793  del   1994,   ric.   De  Tommasi   ed  altri),
caratterizzano la struttura dell'ente associativo, alla quale
sono indissolubilmente collegate.
  La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. VI sent. n.
1793 del 1994, ric. De Tommasi ed altri) ha sottolineato che
le  finalità  dell'associazione  di   tipo  mafioso,   previste
nell'art.   416  bis  c.p.,   hanno  carattere  alternativo  e  non
cumulativo, anche perché, con la previsione, fra gli scopi
del sodalizio mafioso, del controllo di attività economiche,
il   legislatore  ha  mirato  ad  ampliare  l'ambito  applicativo
della fattispecie, estendendolo anche al perseguimento di
attività in sé formalmente lecite. E', peraltro, appena il caso
di rilevare che le suddette finalità, anche qualora abbiano in
via generale carattere lecito, si convertono in illeciti per
effetto dell'adozione del metodo mafioso (cfr. Cass. Sez. I
sent. n. 8085 del 1987, ric. Saviano).
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  Nel   delineare  le  differenze  tra  l’associazione  per
delinquere  e  l’associazione  di   tipo  mafioso,   la  Suprema
Corte (Cass. Sez. II sent. n. 5386 del 1994, ric. Matrone ed
altri) ha precisato che “la figura delittuosa prevista dall'art.
416 bis c.p. si distingue da quella di cui all'art. 416 c.p.,
oltre che per l'eterogeneità degli scopi che l'associazione
mira  a  realizzare,   e  quindi   dell'oggetto  del   programma
criminoso,   per   il   ricorso  alla  forza  di   intimidazione
dell'associazione per il conseguimento dei fini propri della
medesima.   Tale   forza   di   intimidazione   del   vincolo
associativo  è  un  elemento  strumentale,   e  non  già  una
modalità della condotta associativa, e non necessariamente
deve essere utilizzata dai singoli associati né estrinsecarsi
di volta in volta in atti di violenza fisica e morale per il
raggiungimento  dei   fini   alternativamente  previsti   dalla
disposizione incriminatrice, in quanto ciò che caratterizza
l'associazione di tipo mafioso e le altre a questa assimilate
è la condizione di assoggettamento e di omertà che da detta
forza intimidatrice, quale effetto, deriva per il singolo sia
all'esterno che all'interno dell'associazione”. Al riguardo, si
è esplicitato che l'insorgere nei terzi della situazione di
soggezione può derivare "anche soltanto dalla conoscenza
della pericolosità di tale sodalizio" (Cass. Sez. I sent. n.
3223 del 1992).
  Si è comunque sottolineato che in entrambe le figure
criminose  "ricorrono  come  elementi   strutturali   comuni
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l'accordo  a   carattere   generale   e   continuativo  volto
all'attuazione di un programma di delinquenza, destinato a
permanere anche dopo l'eventuale perpetrazione di ciascun
delitto  programmato,   il   numero  minimo  di   tre  associati
nonché la predisposizione comune di attività e mezzi per la
realizzazione   del   generico  programma   delinquenziale"
(Cass. Sez. I sent. n. 14134 del 1986, ric. Amerato).
  Una   volta   dimostrata   la   sussistenza   di   una
organizzazione  caratterizzata  da  un  apparato  strutturale-strumentale basato sull'intimidazione, sull'assoggettamento
e  sull'omertà,   e  da  almeno  una  delle  suindicate  finalità,
occorre, per affermare la responsabilità del singolo, provare
la  sua  consapevole  appartenenza  al   sodalizio  e  la  sua
adesione al programma associativo.
  La condotta punibile deve considerarsi realizzata se
risultano  dimostrati,   sul   piano  oggettivo,   l’inserimento
strutturale del singolo in una siffatta organizzazione, e, sul
piano   soggettivo,   l’affectio   societatis,   cioè   la
consapevolezza  e  la  volontà  di   far   parte  dell'illecito
sodalizio, condividendone gli scopi.
  In dottrina si è evidenziato che, nel reato in esame, la
condotta punibile non si riduce al semplice accordo delle
volontà, ma si sostanzia nel contributo effettivo ed attuale
apportato  dal   singolo  all'esistenza  ed  al   rafforzamento
dell'entità associativa nel suo complesso, in funzione della
realizzazione  degli   scopi   dell'organizzazione  criminale
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attraverso i metodi che sono propri di essa.
  In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità
(Cass. Sez. VI sent. n. 7627 del 1996, ric.  P.M. in proc.
Alleruzzo  ed  altri)   ha  esplicitato  che  "la  condotta  di
partecipazione  consiste  nel   contributo,   apprezzabile  e
concreto sul piano causale, all'esistenza ed al rafforzamento
dell'associazione  e  quindi   alla  realizzazione  dell'offesa
degli   interessi   tutelati   dalla  norma  incriminatrice".   Si   è
quindi affermato che “fa parte di una associazione mafiosa
chi presti un consapevole contributo alla vita del sodalizio
di cui conosca le caratteristiche, sapendo di avvalersi della
forza  di   intimidazione  del   vincolo  associativo  e  delle
condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano
per  realizzare  i   fini   previsti   dall'ultima  parte  del   terzo
comma dell'art. 416 bis c.p.” (Cass. Sez. VI sent. n. 5649
del 1997, ric. Dominante ed altri).
  Poiché il disvalore penale del fatto si impernia sulla
stabile permanenza del vincolo associativo fra almeno tre
persone, e sulla convergenza della loro volontà verso la
realizzazione  del   comune  ed  indeterminato  programma
criminoso, ne consegue che il contributo del singolo deve
essere   finalizzato   a   cooperare   alla   permanenza
dell'organizzazione   associativa,   e   non   solo   alla
realizzazione di uno dei fini specifici del sodalizio.
  Come è stato osservato in dottrina, la condotta del
partecipe,   per   assumere  rilevanza  penale,   deve  potersi
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ricondurre ai  principi  di materialità  e di  offensività  che
informano il nostro ordinamento, escludendo la illiceità di
meri atteggiamenti psicologici.
  Pertanto  la  prova  della  partecipazione  del   singolo
all'associazione  di   tipo  mafioso  non  può  esaurirsi   nella
dimostrazione di un'adesione monosoggettiva di carattere
formale   o  ideale,   ma   deve   estendersi   alla   verifica
dell'apporto,   anche   minimo   ma   comunque   non
insignificante, arrecato alla vita dell'associazione.
  Ai   fini   della  realizzazione  della  condotta  tipica
prevista dall'art. 416 bis c.p. è sufficiente l'inserimento del
soggetto nella struttura organizzativa dell'associazione, con
la  relativa  assunzione  di   un  ruolo  e  di   talune  funzioni
all'interno della stessa.
  Non occorre, invece, la prova che il partecipe abbia
concretamente  esplicato  le  funzioni   assegnategli,   poiché
l'inserimento  del   singolo  nel   tessuto  organizzativo  del
sodalizio si risolve in un rafforzamento dell'associazione, i
cui esponenti acquistano la possibilità di avvalersi di quel
soggetto quando sia utile ricorrere alla sua opera (cfr. sul
punto Cass. Sez. I sent. n. 13008 del 1998, secondo cui “ai
fini dell'affermazione di responsabilità di taluno in ordine
al   reato  di   partecipazione  ad  associazione  di   stampo
mafioso, non occorre la prova che egli abbia personalmente
posto  in  essere  attività  di   tipo  mafioso,   essendo,   al
contrario,   sufficiente   la   sola   sua   aggregazione   a
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un'organizzazione le cui obiettive caratteristiche siano tali
da farla rientrare nelle previsioni dell'art. 416 bis c.p.”).
  Trattandosi   di   una  condotta  a  forma  libera,   il
contributo  alla  vita  dell'associazione  può  consistere  in
un'attività materiale ovvero in un apporto morale.
  La   soglia   minima   del   contributo   partecipativo
penalmente rilevante è ravvisabile nella manifestazione di
impegno,   con  cui   il   singolo  mette  le  proprie  energie  a
disposizione dell'organizzazione criminale, ampliandone la
potenzialità operativa.
  Un  contributo  partecipativo  consistente  nella  seria
manifestazione di disponibilità in favore dell'associazione
mafiosa  è  certamente  ravvisabile  nell'ipotesi   in  cui   il
soggetto abbia prestato il "giuramento" di mafia, poiché un
simile atto solenne assume valore vincolante all'interno del
sodalizio criminoso.
  Sul punto, la Suprema Corte (Cass. Sez. IV sent. n.
2040   del   1996,   ric.   Brusca)   ha   affermato   che
«nell'assunzione   della   qualifica   di   uomo  d'onore   -
significativa non già di una semplice adesione morale, ma
addirittura di una formale applicazione alla cosca mercé
apposito rito (la cosiddetta "legalizzazione") - va ravvisata
non soltanto l'accertata "appartenenza" alla mafia, nel senso
letterale  del   personale  inserimento  in  un  organismo
collettivo,   specificamente  contraddistinto,   cui   l'associato
viene ad appartenere sotto il profilo della totale soggezione
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alle sue regole ed ai suoi comandi, ma altresì la prova del
contributo  causale  che,   seppur  mancante  nel   caso  della
semplice adesione non impegnativa, è immanente, invece,
nell'obbligo solenne di prestare ogni propria disponibilità al
servizio  della  cosca  accrescendo  così   la  potenzialità
operativa e la capacità di inserimento subdolo e violento nel
tessuto sociale anche mercé l'aumento numerico dei suoi
membri».
L'avvenuta   affiliazione   rituale   dimostra   la
partecipazione del soggetto all'associazione di tipo mafioso
indipendentemente  dall'attività  in  seguito  concretamente
svolta, ed anche qualora egli successivamente non abbia
occasione di esplicare specifiche mansioni (cfr. Cass. Sez. I
sent.   n.   4148  del   1994,   ric.   Di   Martino,   secondo  cui
«l'affiliazione a "Cosa Nostra", data la natura totalizzante
di tale organizzazione, implica necessariamente l'effettivo
far parte della medesima con accettazione delle sue regole e
finalità  al   fine  di   ampliarne  la  sfera  di   influenza  e  di
favorirne  la  realizzazione  delittuosa  con  la  permanente
messa   a   disposizione   della   propria   attività:
conseguentemente   per   l'integrazione   della   fattispecie
associativa di cui all'art. 416 bis c.p. non occorre che ogni
partecipe si renda protagonista di specifici atti delittuosi
attraverso i quali il sodalizio raggiunge i suoi scopi»).
D'altra parte, la mancanza di una rituale affiliazione, e
la  stessa  circostanza  che,   secondo  le  regole  proprie  del
Cap. II - § 1 Pag. n. 83
sodalizio, il soggetto non sia da considerare un associato a
pieno titolo, non escludono la configurabilità della condotta
associativa.
In proposito, la Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. n.
11307 del 1993, ric. Santoriello) ha rilevato che “in tema di
reati   di   associazione  è  del   tutto  irrilevante,   ai   fini   del
riconoscimento o meno dell'intervenuta adesione di taluno
al   sodalizio  criminoso,   il   fatto  che,   secondo  le  regole
proprie di quest'ultimo, il soggetto non sia da considerare
un associato a pieno titolo, dovendosi invece aver riguardo
soltanto all'obiettività della sua condotta, onde verificare se
essa sia o meno rivelatrice, alla stregua della logica e della
comune esperienza, di una adesione che, nei fatti, si sia
comunque realizzata” (v. anche Cass. Sez. I sent. n. 4355
del   1994,   ric.   Costantino,   secondo  cui   "ai   fini   della
sussistenza  del   reato  di   partecipazione  ad  associazione
criminosa di tipo mafioso non bisogna avere riguardo alle
modalità di organizzazione interna del gruppo criminoso,
ma valutare sotto un profilo esterno e con riferimento a
regole  di   esperienza  e  non  alle  regole  del   sodalizio,   se
sussista, o non, la partecipazione diretta nel gruppo, in base
ai rapporti che sussistono fra i vari soggetti, e l'attività a
favore del gruppo, nella consapevolezza della sua esistenza,
da parte del soggetto indagato, seppure qualificato come
esterno").
A tale conclusione si perviene sulla base dell’esame
Cap. II - § 1 Pag. n. 84
della struttura oggettiva della fattispecie incriminatrice, che
delinea una condotta tipizzata in funzione della sua idoneità
causale  rispetto  all’evento  giuridico.   E’   stato  infatti
evidenziato   che   "la   condotta   di   partecipazione
all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis c.p. è a
forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe
può  realizzarsi   in  forme  e  contenuti   diversi,   purché  si
traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla
realizzazione degli scopi dell'organismo: in questo modo,
infatti, si verifica la lesione degli interessi salvaguardati
dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo assunto
dall'agente nell'ambito dell'associazione; ne consegue che la
condotta del partecipe può risultare variegata, differenziata,
ovvero assumere connotazioni diverse, indipendenti da un
formale atto di inserimento nel sodalizio, sicché egli può
anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati
essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto
si  inserisca nel  gruppo  per realizzarne  gli  scopi,  con  la
consapevolezza  che  il   risultato  viene  perseguito  con
l'utilizzazione di metodi  mafiosi" (Cass.  Sez. II sent. n.
4976 del 1997, ric. P.M. e Accardo; v. anche Cass. Sez. I
sent.   n.   482  del   1989,   ric.   Stabile,   secondo  cui   «la
fattispecie  della  partecipazione  all'associazione  di   tipo
mafioso è a forma libera, perché il legislatore non descrive
in modo particolare la condotta tipica, enunciandone le note
che valgono a caratterizzarle, ma si limita ad affermare che
Cap. II - § 1 Pag. n. 85
commette il reato "chiunque ne fa parte". Ne deriva che la
condotta  di   partecipazione,   che  può  assumere  forme  e
contenuto  variabili,   consiste  sul   piano  oggettivo  nel
contributo,   purché  apprezzabile  e  concreto,   sul   piano
criminoso e quindi nella realizzazione dell'offesa tipica agli
interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia
il ruolo che l'agente svolga nell'ambito associativo»).
Si è pertanto precisato che «la mancata legalizzazione
-   cioè   l'atto   formale   di   inserimento   nell'ambito
dell'organizzazione criminosa - non esclude che il partecipe
sia  di   fatto  in  essa  inserito  e  contribuisca  con  il   suo
comportamento alla realizzazione dei fini dell'associazione.
Infatti, la "legalizzazione" costituisce il dato formale, ed
usuale, che denota l'inserimento organico dell'agente nella
organizzazione criminosa, ma non impedisce di ritenere la
partecipazione   all'organizzazione   criminosa   allorché
l'agente, di fatto, sia inserito nell'organizzazione. L'art. 416
bis c.p. - come del resto l'art. 416 dello stesso codice -
incrimina   chiunque   fa   parte   della   associazione,
indipendentemente dalle modalità attraverso le quali egli
entri a far parte dell'organizzazione criminosa» (Cass. Sez.
I sent. n. 13070 del 1987, ric. Aruta; in quest'ottica, Cass.
Sez. I sent. n. 6992 del 1992, ric. Altadonna ed altri, ha
affermato  che   "è   configurabile   come   partecipazione
effettiva, e non meramente ideale, ad una associazione per
delinquere (nella specie di tipo mafioso), anche quella di
Cap. II - § 1 Pag. n. 86
chi, indipendentemente dal ricorso o meno a forme rituali di
affiliazioni, si sia limitato a prestare la propria adesione,
con  impegno  di   messa   a   disposizione,   per   quanto
necessario, della propria opera, all'associazione anzidetta,
giacché   anche   in   tal   modo   il   soggetto   viene
consapevolmente  ad  accrescere  la  potenziale  capacità
operativa   e   la   temibilità   dell'organizzazione
delinquenziale”).
L'adesione   all'associazione   di   tipo  mafioso  può
conseguentemente, desumersi da facta concludentia, cioè da
comportamenti, del più vario contenuto, che arrechino un
apprezzabile   contributo   alla   vita   dell'organizzazione
criminosa, ponendosi come concause dell'evento giuridico
del reato, e denotino la presenza dell'affectio societatis.
In dottrina si è evidenziato che l'affectio societatis è
certamente ravvisabile nelle ipotesi in cui la condotta del
soggetto   integri   un   contributo   (sia   pure   minimo)
all'esistenza   dell'ente   associativo,   abbia   carattere
continuativo e risponda prevalentemente agli interessi del
sodalizio, in assenza di un apprezzabile movente autonomo;
peraltro, anche una condotta avente carattere episodico e
rispondente  prevalentemente  ad  un  autonomo  interesse
proprio del soggetto potrà qualificarsi come partecipazione
al   reato   associativo   qualora   arrechi   alla   vita
dell'organizzazione delittuosa un contributo che - per le sue
qualità  e  caratteristiche  intrinseche  e  per  il   suo  livello
Cap. II - § 1 Pag. n. 87
particolarmente   elevato   -   assuma   significatività   e
concludenza in termini di affectio societatis.
E’   stato,   infatti,   chiarito   che   “ai   fini   della
configurabilità del reato di partecipazione ad associazione
mafiosa, non è sempre necessario che il vincolo associativo
fra il singolo e l'organizzazione si instauri nella prospettiva
di   una  sua  futura  permanenza  a  tempo  indeterminato
nell'associazione,   ben  potendosi   configurare  forme  di
partecipazione destinate a una durata limitata nel tempo e
caratterizzate  da  una  finalità  che,   oltre  a  comprendere
l'obiettivo  vantaggio  del   sodalizio  criminoso,   coinvolga
anche il perseguimento da parte del singolo partecipe di
vantaggi ulteriori, suoi personali, rispetto ai quali il vincolo
associativo  può  assumere  anche,   nella  prospettiva  del
soggetto, una funzione meramente strumentale” (Cass. Sez.
VI sent. n. 5649 del 1997, ric. Dominante ed altri; v. pure
Cass. Sez. VI sent. n. 36851 del 1998, ric. Cortes, secondo
cui “ai fini della configurabilità del reato di partecipazione
a un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso,
non  è   necessario  che   il   vincolo  tra   il   singolo  e
l'organizzazione  si   protragga  per  una  certa  durata,   ben
potendo,   al   contrario,   ravvisarsi   il   reato  anche  in  una
partecipazione di breve periodo”).
Occorre, evidentemente, che il "partecipe di fatto" sia
accettato dagli altri membri del sodalizio, ma l'accettazione
può  desumersi,   oltre  che  da  un  formale  riconoscimento
Cap. II - § 1 Pag. n. 88
rispondente alle regole interne dell'associazione, anche da
facta  concludentia:   è  quindi   sufficiente  l'accettazione  o
l'effettivo  sfruttamento,   da  parte  degli   altri   aderenti
all'organizzazione,   del   contributo  che  il   soggetto  si   è
impegnato a prestare.
Secondo   il   consolidato   orientamento   della
giurisprudenza,   l'elemento  soggettivo  del   reato  di   cui
all'art.   416  bis  c.p.   è  rappresentato  dal   dolo  specifico,
caratterizzato  dalla   cosciente   volontà   di   partecipare
all'associazione di tipo mafioso con il fine di realizzarne il
particolare programma e con la permanente consapevolezza
di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di
essere disponibile ad operare per l'attuazione del comune
programma delinquenziale con qualsivoglia condotta idonea
alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura
associativa  (Cass.   Sez.   I   sent.   n.2348  del   1994,   ric.
Clementi).
Si   tratta  di   un  delitto  a  dolo  specifico,   poiché  la
condotta   tipica   presenta   una   essenziale   proiezione
teleologica verso finalità la cui compiuta realizzazione si
colloca oltre il momento consumativo del reato.
In merito alla struttura della fattispecie delittuosa, la
Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. n. 12358 del 1990, ric.
Aglieri ed altri) ha chiarito che il reato di partecipazione ad
associazione per delinquere, anche di stampo mafioso,  è
monosoggettivo,   essendo  costituito  dalla  condotta  della
Cap. II - § 1 Pag. n. 89
singola  persona  che  entra  a  far  parte  del   sodalizio;   la
partecipazione, quindi, di per sé non dà luogo ad una figura
di concorso, essendo possibile solo un concorso eventuale.
Cap. II - § 1 Pag. n. 90
§ 2 - La configurabilità del concorso eventuale nel reato
associativo
La questione relativa alla configurabilità del concorso
esterno nei reati associativi forma attualmente oggetto di un
ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale, nel quale
assumono  preminente  rilievo  due  esigenze:   da  un  lato,
quella  di  applicare  la sanzione  penale esclusivamente  in
presenza  di   una  adeguata  giustificazione  sostanziale  e
comunque   nel   rispetto  dei   principi   di   tassatività   e
necessaria   determinatezza   della   fattispecie;   dall'altro,
quella  di   non  lasciare  impunite  pericolose  condotte  di
sostegno per l'organizzazione criminale, poste in essere da
persone che non fanno parte della struttura associativa.
L’applicazione  della  norma  di   parte  generale  sul
concorso   svolge,   infatti,   una   autonoma   funzione
incriminatrice  rispetto  a  condotte  di   per   sé  prive  dei
connotati della partecipazione e quindi atipiche, le quali
vengono   ad   acquistare   rilevanza   penale   in   quanto
strumentalmente   connesse   al   funzionamento
dell’organizzazione criminale.
Il   problema  della  configurabilità  e  della  portata
applicativa della fattispecie del concorso esterno si pone in
relazione ad ogni figura di reato associativo, e trova il suo
presupposto nel verificarsi di fenomeni di infiltrazione e
Cap. II - § 2 Pag. n. 91
radicamento  delle  organizzazioni   criminose  in  più  vasti
contesti sociali.
Rispetto   all’associazione   di   tipo   mafioso,
l’applicazione della figura del concorso eventuale assume
particolare  importanza  con  riferimento  alle  situazioni   di
“contiguità”   all’organizzazione   criminale,   le   quali,
rafforzando  l’apparato  strumentale   ed  agevolando  la
realizzazione   del   programma   criminoso   dell'illecito
sodalizio,   possono  contribuire  in  misura  rilevante  ad
esporre  a  pericolo  i   beni   giuridici   protetti   dalla  norma
incriminatrice   (l’ordine   pubblico   generale,   l’ordine
economico, l’ordine democratico, il corretto funzionamento
della pubblica amministrazione) e presentano pertanto un
notevole disvalore.
Occorre   premettere   che   la   controversia   sulla
ammissibilità  del   concorso  esterno  nei   reati   associativi
riguarda  soprattutto  il   concorso  materiale.   Il   concorso
morale è, invece, generalmente ammesso senza difficoltà
dalla  dottrina  e  dalla  giurisprudenza;   con  riferimento
all'associazione  di   tipo  mafioso,   è  ricorrente  l'esempio
(menzionato da Cass. Sez. I, sent. n.2348 del 1994, ric.
Clementi) del padre, ex capomafia, che istiga il figlio ad
entrare nell'organizzazione criminosa; si ritiene che in un
caso del genere possa ravvisarsi, a carico del padre, un
concorso  eventuale  di   carattere  morale  nel   reato  di   cui
all'art. 416 bis c.p., materialmente commesso dal figlio.
Cap. II - § 2 Pag. n. 92
Con specifico riferimento al reato associativo previsto
dall’art.   305   c.p.   (cospirazione   politica   mediante
associazione), la configurabilità del concorso eventuale era
già stata affermata dalla I Sezione della Corte di Cassazione
con la sentenza n. 1569 del 1969 (imp. Muther). Si era
infatti   esplicitato  che  “l'appartenente  alla  associazione
prevista  dall'art.305  c.p.   è  l'accolito  del   sodalizio,   cioè
colui che, conoscendone l'esistenza e gli scopi, vi aderisce
e ne diviene con carattere di stabilità membro e parte attiva,
rimanendo sempre al corrente dell'interna organizzazione,
dei particolari e concreti progetti, del numero dei consoci,
delle   azioni   effettivamente   attuate   o   da   attuarsi,
sottoponendosi   alla   disciplina   delle   gerarchie   ed  al
succedersi dei ruoli. La figura del concorrente, invece, è
individuabile nell'attività di chi - pur non essendo membro
del   sodalizio,   cioè  non  aderendo  ad  esso  nella  piena
accettazione  dell'organizzazione,   dei   mezzi   e  dei   fini   -
contribuisce  all'associazione  mercé  un  apprezzabile  e
fattivo  apporto  personale,   agevolandone  l'affermarsi   e
facilitandone  l'operare,   conoscendone  la  esistenza  e  le
finalità,   ed  avendo  coscienza  del   nesso  causale  del   suo
contributo”.
Questa   decisione   individuava   nell'ingresso
nell'associazione,  e quindi nell'esserne divenuto membro,
l'elemento discretivo tra la partecipazione ed il concorso
esterno.
Cap. II - § 2 Pag. n. 93
Nella   successiva   esperienza   giurisprudenziale,   il
concorso   esterno   nel   reato   associativo   ha   trovato
significative applicazioni in alcuni processi per il delitto di
cui   all’art.   306   c.p.   (banda   armata)   relativi   ad
organizzazioni terroristiche di matrice politica.
Con  riferimento  all’ipotesi   della  banda  armata,   in
dottrina è divenuta abituale l'affermazione che quando si sia
di fronte a persona che, pur senza essere incardinata con
carattere  di   stabilità  e  permanenza  nell'associazione,   ne
sposa la causa e contribuisce egualmente al raggiungimento
dei fini specifici  propri dell'organizzazione criminosa, si
realizzano gli estremi della punibilità ai sensi degli artt.
110  e  306  c.p.,   per  cui   anche  la  persona  non  inserita
organicamente  nella  banda  può  concorrere  nel   reato,
mediante l'apporto causale di una o più azioni.
In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità
(Cass.   Sez.   I,   sent.   n.   617  del   1984,   ric.   Arancio)  ha
riconosciuto che le norme sul concorso eventuale di persone
nel reato possono trovare applicazione rispetto al reato di
partecipazione  a  banda  armata,   ed  ha  specificato  che
“commette il delitto di concorso in banda armata, e non già
quello di favoreggiamento, il difensore che svolge il ruolo
di tramite fra i terroristi detenuti e quelli liberi, al fine di
comunicare notizie utili all'esistenza della banda in quanto
tale”.
In seguito, tuttavia, l’impostazione che ammetteva la
Cap. II - § 2 Pag. n. 94
configurabilità del concorso eventuale nel reato associativo
(ravvisando   nell'ingresso   nell'associazione,   e   quindi
nell'esserne divenuto membro, l'elemento discretivo tra la
partecipazione  ed  il   concorso  esterno),   non  è  stata
condivisa,   con   specifico   riferimento   all'ipotesi
dell'associazione di tipo mafioso, da alcune pronunzie della
Suprema Corte che hanno definito la condotta partecipativa
sulla  base  del   paradigma  del   contributo  dato  all'illecito
sodalizio.
In questo senso si è espressa la sentenza n.8092 del 19
gennaio 1987 (ric. Cillari) della I Sezione della Corte di
Cassazione, secondo la quale “la cosiddetta partecipazione
esterna,   che   ai   sensi   dell'art.   110  c.p.   renderebbe
responsabile colui che pur non essendo formalmente entrato
a far parte di una consorteria mafiosa abbia tuttavia prestato
al   sodalizio  un  proprio  ed  adeguato  contributo  con  la
consapevole volontà di operare perché lo stesso realizzasse
i   suoi   scopi,   si   risolve,   in  realtà,   nel   fatto  tipico  della
partecipazione punibile, la quale deve ritenersi integrata da
ogni contributo apprezzabile effettivamente apportato alla
vita dell'ente ed in vista del perseguimento dei suoi scopi,
mediante  una  fattiva  e  consapevole  condivisione  della
logica di intimidazione e di dipendenza personale propria
del gruppo e nella consapevolezza del nesso causale del
contributo stesso”.
Ad analoghe conclusioni è giunta la sentenza n.8864
Cap. II - § 2 Pag. n. 95
del   1989  (ric.   Agostani)  della  I  Sezione  della  Suprema
Corte, sulla base dell’assunto che nel fatto realizzato dal
soggetto  esterno  al   sodalizio  mancano  sia  l'elemento
materiale  tipico  del   reato,   cioè  la  condotta  esprimente
l'apporto  all'organizzazione  già  formatasi   o  mentre  si
forma, sia l'elemento soggettivo, che è non solo quello di
conoscere e volere quella determinata condotta ma anche
quello  finalizzato  agli   scopi   sociali   (affectio  societatis
scelerum).   Conseguentemente  la  Corte  di   Cassazione  ha
affermato che “l'ipotesi concorsuale ai sensi dell'art. 110
c.p. non trova ingresso nello schema dell'art. 416 c.p. al di
là  del   concorso  morale  e  limitatamente  ai   soli   casi   di
determinazione   od   istigazione   a   partecipare   od   a
promuovere,   costituire,   organizzare   l'associazione   per
delinquere.   Pertanto,   una  condotta  che  concretamente
favorisce le attività ed il perseguimento degli scopi sociali,
posta in essere da un soggetto esterno al sodalizio,  non
potrà  essere  ritenuta  condotta  di   partecipazione  al   reato
associativo  ove  non  sia  accompagnata,   non  dalla  mera
connivenza, bensì dalla coscienza e volontà di raggiungere
attraverso quegli atti, anche se di per se stessi leciti, pure i
fini   presi   di   mira   dall'associazione   e   fatti   propri,
trattandosi, in tal caso non già di concorso nel reato di
associazione, bensì di attività che realizza, perfezionandosi
l'elemento  soggettivo  e  quello  oggettivo,   il   fatto  tipico
previsto dalla norma istitutiva della fattispecie associativa”.
Cap. II - § 2 Pag. n. 96
La   configurabilità   del   concorso   eventuale   con
riferimento all'associazione di tipo mafioso è stata esclusa
anche dalle sentenze n. 2343 e n. 2348 della I Sezione della
Suprema Corte, emesse all'udienza del 18 maggio 1994 (ric.
Mattina e Clementi).
In particolare, la sentenza n. 2343 del 1994, resa nel
procedimento a carico dell'imputato Mattina, ha affermato
che "al di fuori dell'ipotesi del concorso morale consistente
nel determinare o, comunque, rafforzare la volontà altrui di
partecipare   a   un'associazione   per   delinquere   o   di
promuoverla   o   dirigerla   od   organizzarla,   non   è
configurabile  il   concorso  eventuale,   ex  art.   110  c.p.,
nell'associazione per delinquere, sia essa di tipo mafioso o
non. Ed invero, affinché una condotta sia ritenuta punibile a
titolo di concorso in un determinato reato, ai sensi dell'art.
110 c.p., sono necessari un contributo causale (materiale o
semplicemente morale o psichico), e il dolo richiesti per il
reato medesimo. Ne consegue che quando tali condizioni si
siano verificate in relazione al delitto di associazione per
delinquere sono integrati gli estremi della partecipazione a
detta associazione; mentre, allorché le dette condizioni non
si siano verificate, il fatto potrà integrare gli estremi di altri
reati (corruzione, favoreggiamento o altro), ma non quello
di concorso in associazione per delinquere". La Suprema
Corte  ha,   comunque,   precisato  che  "dall'esclusione  della
configurabilità  del   concorso  materiale  nel   delitto  di
Cap. II - § 2 Pag. n. 97
associazione per delinquere non necessariamente discende
l'esclusione  della  responsabilità  dell'agente  per  il   delitto
associativo, in quanto spetta al giudice di merito valutare se
gli   elementi   posti   a  base  dell'erroneamente  ritenuto  suo
concorso   giustifichino   l'accusa   di   partecipazione   al
sodalizio criminoso, e cioè la sussistenza di un contributo
causale  alla  realizzazione  dei   suoi   scopi   e  l'adesione
all'associazione stessa, anche se in relazione a un periodo di
tempo relativamente breve: e ciò prescindendo dal fatto che
l'associazione  possa  considerare  gli   adepti   come  non
partecipi,   in  quanto  non  sottoposti   a  particolari   riti   di
affiliazione,   giacché  della  sussistenza  dell'associazione  e
della  partecipazione  ad  essa  di   singoli   soggetti   si   deve
giudicare in base ai principi di legge in materia e non in
base alle regole stabilite dall'associazione per delinquere”.
La sentenza n. 2348 del 1994, resa nel procedimento a
carico  dell'imputato  Clementi,   è  pervenuta  alle  seguenti
conclusioni:   «la   possibilità   del   concorso   eventuale
dell'estraneo nelle figure di reato cosiddetto plurisoggettivo
non può essere negata in via di principio, occorrendo invece
esaminare  in  concreto  la  struttura  del   singolo  reato
plurisoggettivo  al   fine  di   acclarare  la  possibilità  di   un
concorso eventuale di persone nel medesimo. In particolare
nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso di
cui all'art. 416 bis c.p., che è appunto reato plurisoggettivo,
è ipotizzabile soltanto il concorso necessario di persone,
Cap. II - § 2 Pag. n. 98
mentre   quello   eventuale   non   può   sussistere   in
considerazione  della  particolare  struttura  di   detto  reato,
atteso che comunque l'elemento soggettivo ed oggettivo di
ciascun   apporto   alla   realizzazione   della   fattispecie
criminosa in questione, per essere rilevante ai fini della
integrazione della stessa, non può differire dagli elementi
soggettivo ed oggettivo caratterizzanti la "partecipazione"
al reato medesimo».
Nella pronunzia in esame la Cassazione ha in primo
luogo osservato che per affermare o meno la responsabilità
del soggetto in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p.
occorre fare riferimento alle norme dell'ordinamento penale
e  non  alle  regole  interne  dell'organizzazione  criminosa,
sicché "può verificarsi che un soggetto considerato 'uomo
d'onore', senza ulteriore indicazione di specifica condotta
penalmente   rilevante,   può   non   essere   penalmente
perseguibile  per  il   detto  reato  associativo,   mentre  altro
soggetto,   per   l'organizzazione   criminosa   soltanto
'avvicinato'   e,   quindi,   non  organicamente  interno  alla
medesima, potrà essere perseguito per detto reato qualora
abbia  realizzato  condotta  costituente  contributo  ovvero
apporto  obiettivamente  idoneo  alla  conservazione  od  al
rafforzamento della struttura associativa". Ciò premesso, la
sentenza  ha  precisato  che  l'elemento  materiale  del   reato
dell'art. 416 bis è costituito dalla condotta di partecipazione
intesa come “stabile permanenza di vincolo associativo tra
Cap. II - § 2 Pag. n. 99
gli autori - almeno in numero di tre - del reato allo scopo di
realizzare  una  serie  indeterminata  di   attività  tipiche
dell'associazione”, e che l'elemento soggettivo è il “dolo
nella particolare forma di dolo specifico caratterizzato dalla
cosciente volontarietà di partecipare a detta associazione
per  delinquere  con  il   fine  di   realizzarne  il   particolare
programma - concretizzantesi sia in condotte illecite che in
condotte di per sé lecite ma penalmente perseguibili perché
realizzate  con  le  modalità  suddescritte  -   e  con  la
permanente  consapevolezza  di   ciascun  associato  di   fare
parte  del   sodalizio  criminoso  e  di   essere  disponibile  ad
operare   per   l'attuazione   del   comune   programma
delinquenziale   con  qualsivoglia   condotta   idonea   alla
conservazione  ovvero  al   rafforzamento  della  struttura
associativa”. Sulla base di queste premesse, si è affermato
che “conseguentemente il concorrente 'eventuale'  nel reato
in  questione  non  soltanto  deve  realizzare  una  condotta,
come sopra precisato, o, quanto meno, deve contribuire con
il suo comportamento alla realizzazione della medesima, ma
puranche deve agire con la volontaria consapevolezza che
detta  sua  azione  contribuisce  all'ulteriore  realizzazione
degli scopi della societas sceleris: il che, di tutta evidenza,
non differisce dagli elementi - soggettivo ed oggettivo -
caratterizzanti   la  'partecipazione'   e  quindi   il   concorso
necessario”