Poiché all'imputato sono stati contestati i reati di
partecipazione ad associazione per delinquere (per il
periodo fino al 28 settembre 1982) e di partecipazione ad
associazione di tipo mafioso (per il successivo periodo),
occorre preliminarmente soffermarsi sulla portata
applicativa di queste due ipotesi criminose.
In proposito, occorre premettere che elementi
costitutivi del reato di associazione per delinquere sono la
formazione e la permanenza di un vincolo associativo
continuativo tra almeno tre persone, allo scopo di
commettere una serie indeterminata di delitti, con la
predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la
realizzazione del programma delinquenziale e con la
permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte
Cap. II - § 1 Pag. n. 68
dell’illecito sodalizio e di essere disponibile ad operare per
l’attuazione del comune programma criminoso (v. per tutte
Cass. Sez. I sent. n. 6693 del 1979, ric. Pino; Cass. Sez. I
sent. n. 3402 del 1992, ric. Niccolai ed altri).
E’ ricorrente in giurisprudenza l’orientamento secondo
cui “l'associazione per delinquere si caratterizza per tre
fondamentali elementi, costituiti:
a) da un vincolo associativo tendenzialmente
permanente, o comunque stabile, destinato a durare
anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente
programmati;
b) dall'indeterminatezza del programma criminoso che
distingue il reato associativo dall'accordo che
sorregge il concorso di persone nel reato;
c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur
minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare
gli obiettivi criminosi presi di mira” (Cass. Sez. I
sent. n. 10107 del 1998, ric. Rossi e altri).
Si è comunque chiarito (Cass. Sez. I sent. n. 709 del
1993, ric. Beni ed altro) che l’associazione per delinquere
non è necessariamente un organismo formale,
sostanziandosi nell’accettazione, da parte di almeno tre
persone, di una disponibilità ed un impegno permanenti a
svolgere determinati compiti, al fine di realizzare fatti
delittuosi. E' dunque sufficiente che tale adesione dia vita a
un organismo plurisoggettivo che, indipendentemente da
Cap. II - § 1 Pag. n. 69
eventuali forme esterne, sia in grado di avere una volontà
autonoma rispetto a quella dei singoli e di svolgere una
condotta collettiva, sintesi delle condotte individuali, al
fine di realizzare il programma criminoso. Da ciò infatti
derivano il danno immediato per l’ordine pubblico ed il
pericolo per i beni che costituiscono l’oggetto giuridico dei
delitti programmati, poiché l’impegno collettivo,
consentendo di utilizzare immediatamente gli uomini
disponibili e le strutture appositamente predisposte, agevola
la realizzazione dei delitti-scopo.
Nel definire i caratteri della condotta tipica di
partecipazione, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I
sent. n. 7462 del 1985, ric. Arslan) ha precisato che «il
nucleo strutturale indispensabile per integrare la condotta
punibile di tutti i reati di associazione, non si riduce ad un
semplice accordo delle volontà, ma richiede un "quid
pluris", che con esso deve saldarsi e che consiste, nel
momento della costituzione dell'associazione, nella
predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla
commissione di delitti e, successivamente, in quel minimo
di contributo effettivo richiesto dalla norma incriminatrice
ed apportato dal singolo per la realizzazione degli scopi
dell'associazione. Quello, cioè, che ha rilevanza non è che
l'accordo venga consacrato in atti di costituzione, statuto,
regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di
formale adesione, ma che in conseguenza delle
Cap. II - § 1 Pag. n. 70
manifestazioni di volontà dei singoli si realizzi, di fatto,
l'esistenza della struttura prevista dalla legge e, una volta
costituita l'associazione, il contributo apportato dal singolo
si innesti nella struttura associativa ed in vista del
perseguimento dei suoi scopi».
Secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza (v. Cass. Sez. I sent. n. 3492 del 1988, ric.
Altivalle) la materialità della condotta tipica del delitto di
partecipazione ad associazione criminosa si concreta nel
compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge
o si è impegnato a svolgere, nell'ambito
dell'organizzazione, per portare il suo contributo
all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, con
la consapevolezza e la volontà di far parte
dell'organizzazione condividendone le finalità.
La Suprema Corte ha sottolineato che, per la
integrazione del reato in esame, occorre l’affectio societatis
scelerum, cioè la consapevolezza del soggetto di avere
assunto un vincolo associativo criminale che permane al di
là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei
singoli episodi delittuosi (cfr. Cass. Sez. I sent. n. 1332 del
1991). L’affectio societatis si correla, quindi, alla
consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione
criminosa e di innestare la propria condotta nell'assetto
organizzativo ed operativo di essa (cfr. Cass. Sez. V sent. n.
2543 del 1993).
Cap. II - § 1 Pag. n. 71
In quest’ottica, la giurisprudenza di legittimità (Cass.
Sez. VI sent. n. 16164 del 1989, ric. Romano) ha
evidenziato che “per ritenere sussistente la
compartecipazione al delitto di associazione per delinquere,
non è sufficiente l'accordo per la realizzazione di uno o più
delitti tra quelli che formano oggetto del comune
programma di delinquenza; occorre invece la dimostrazione
della volontà dell'agente di entrare a far parte
dell'associazione e apportare un concreto contributo alla
realizzazione del comune scopo criminoso per la
realizzazione del quale l'associazione è stata costituita”.
Si è conseguentemente specificato che il criterio
distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto
al concorso di persone nel reato consiste essenzialmente nel
carattere e nel modo di svolgersi dell’accordo criminoso,
che, nel concorso di persone nel reato (anche continuato)
avviene in via occasionale ed accidentale, essendo diretto
alla commissione di uno o più reati determinati
(eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso),
con la realizzazione dei quali si esaurisce, mentre
nell’associazione per delinquere è diretto all’attuazione di
un più vasto programma criminoso, per la commissione di
una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un
vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha
la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione
del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di
Cap. II - § 1 Pag. n. 72
fuori della effettiva commissione dei singoli reati
programmati (v. per tutte Cass. Sez. I sent. n. 6693 del
1979, ric. Pino; Cass. Sez. I sent. n. 3402 del 1992, ric.
Niccolai ed altri; Cass. Sez. V sent. n. 3340 del 1999, ric.
P.M. in proc. Stolder ed altri).
L’esistenza di un siffatto vincolo associativo, pur non
potendo evincersi dalla sola commissione di fatti criminosi
(Cass. Sez. VI sent. n. 6728 del 1989, ric. Calvano), può
essere comunque desunta anche da facta concludentia, quali
la continuità, la frequenza e l’intensità dei rapporti tra i
soggetti, l’interdipendenza delle loro condotte, la
predisposizione dei mezzi finanziari e la stessa efficienza
dell’organizzazione (cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 7789 del
1987, ric. Gravosio).
La Suprema Corte (Cass. Sez. VI sent. n. 11446 del
1994, ric. Nannerini) ha esplicitato che «per quanto
riguarda il dolo del delitto di associazione per delinquere è
necessario che vi sia da parte dell'agente la coscienza e la
volontà di compiere un atto di associazione, cioè la
manifestazione di "affectio societatis scelerum" come tale,
e la commissione di uno o più delitti programmati
dall'associazione non dimostra automaticamente l'adesione
alla stessa. Tuttavia l'attività delittuosa conforme al piano
associativo costituisce un elemento indiziante di grande
rilevanza ai fini della dimostrazione della appartenenza ad
essa quando attraverso le modalità esecutive e altri elementi
Cap. II - § 1 Pag. n. 73
di prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo
e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità,
la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati.
Anche la partecipazione ad un episodio soltanto della
attività delittuosa programmata può costituire elemento
indiziante dell'appartenenza all'associazione, ma in tal caso
il valore di tale indizio è sicuramente ridotto ed è
necessario che dalla partecipazione al singolo episodio sia
desumibile l'affectio societatis dell'agente, e che essa sia
fonte di penale responsabilità a carico di chi la mette in
atto. Quando infatti il soggetto abbia fornito un contributo
alla realizzazione di un unico episodio rientrante nel
programma associativo e a tale contributo non venga
riconosciuta rilevanza penale, il valore indiziante ai fini
della appartenenza all'associazione diventa minimo ed
insufficiente ad un riconoscimento di responsabilità».
Con riguardo alla prova dell’adesione del soggetto
all’associazione per delinquere, è stato precisato che «una
volta accertato il carattere penalmente illecito di un
determinato organismo associativo, la spendita di una
qualsiasi attività in favore di esso, con il beneplacito di
coloro che nel medesimo organismo operano già a livello
dirigenziale, non può che essere ragionevolmente
interpretata come prova dell'avvenuto inserimento, "per
facta concludentia", del soggetto resosi autore di detta
condotta nel sodalizio criminoso, nulla rilevando che,
Cap. II - § 1 Pag. n. 74
secondo le regole interne di quest'ultimo, la medesima
attività non implichi, invece, di per sé, il titolo di sodale»
(Cass. Sez. I sent. n. 11344 del 1993, ric. Algranati ed
altri).
Con riferimento all'elemento soggettivo del delitto di
partecipazione, la giurisprudenza ha altresì evidenziato che
si tratta di un reato a dolo specifico; occorre quindi, oltre
alla «coscienza e volontà di apportare quel contributo
richiesto dalla norma incriminatrice», anche la
consapevolezza «di partecipare e di contribuire attivamente
con esso alla vita di un'associazione, nella quale i singoli
associati, con pari coscienza e volontà, fanno convergere i
loro contributi, come parte di un tutto, alla realizzazione
del programma comune, divenuto, così, "causa comune"
(civilisticamente intesa) dell'agire del singolo e dell'ente»
(Cass. Sez. I sent. n. 7462 del 1985, ric. Arslan, che ha
aggiunto: "naturalmente non è necessaria la conoscenza
reciproca di tutti gli associati, poiché quel che conta è la
consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno
altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà,
ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo
schema legale").
Conforme ai suesposti principi è anche la definizione
della condotta tipica di partecipazione all'associazione di
cui all'art. 416 bis c.p., la cui ricostruzione esegetica è
strettamente connessa alla descrizione normativa
Cap. II - § 1 Pag. n. 75
dell'apparato strutturale e delle finalità che caratterizzano il
fenomeno mafioso.
Come è stato osservato in dottrina, l'associazione di
tipo mafioso è qualificata dai mezzi usati e dai fini
perseguiti.
Con riferimento alla struttura dell'organizzazione
criminale, l'art. 416 bis c.p. descrive analiticamente il
metodo e le modalità di comportamento dell'associazione
mediante il riferimento a tre parametri caratterizzanti:
l'autonoma forza di intimidazione promanante dal vincolo
associativo e le conseguenti condizioni di assoggettamento
e di omertà (cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 7937 del 1995, ric.
Monaco ed altri, secondo cui “il reato di cui all'art. 416 bis
c.p. … si caratterizza dal lato attivo per l'utilizzazione, da
parte degli associati, ai fini del raggiungimento degli scopi
del sodalizio, della forza intimidatrice derivante dal vincolo
associativo in sé stesso, e dal lato passivo per la
conseguente condizione di assoggettamento e di omertà dei
singoli”). Si tratta di tre elementi che sono coessenziali per
la configurabilità del reato in esame, rappresentano i
principali fattori di stabilità della struttura organizzativa
del potere mafioso, e costituiscono l'apparato strumentale
posto nella disponibilità degli associati per la realizzazione
degli scopi dell'illecito sodalizio.
Il programma criminoso richiesto per l'esistenza del
reato di cui all'art. 416 bis si identifica nelle finalità tipiche
Cap. II - § 1 Pag. n. 76
dell'organizzazione mafiosa, previste alternativamente dalla
norma incriminatrice: la commissione di delitti,
l'acquisizione della gestione o del controllo di attività
economicamente rilevanti anche attraverso il
condizionamento della pubblica amministrazione, la
coercizione elettorale ed il procacciamento di voti, il
conseguimento di indebite utilità di ogni genere.
Come è stato rilevato in dottrina, le suindicate
finalità, oltre ad integrare il dolo specifico che qualifica le
singole condotte associative (cfr. sul punto Cass. Sez. VI
sent. n. 1793 del 1994, ric. De Tommasi ed altri),
caratterizzano la struttura dell'ente associativo, alla quale
sono indissolubilmente collegate.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. VI sent. n.
1793 del 1994, ric. De Tommasi ed altri) ha sottolineato che
le finalità dell'associazione di tipo mafioso, previste
nell'art. 416 bis c.p., hanno carattere alternativo e non
cumulativo, anche perché, con la previsione, fra gli scopi
del sodalizio mafioso, del controllo di attività economiche,
il legislatore ha mirato ad ampliare l'ambito applicativo
della fattispecie, estendendolo anche al perseguimento di
attività in sé formalmente lecite. E', peraltro, appena il caso
di rilevare che le suddette finalità, anche qualora abbiano in
via generale carattere lecito, si convertono in illeciti per
effetto dell'adozione del metodo mafioso (cfr. Cass. Sez. I
sent. n. 8085 del 1987, ric. Saviano).
Cap. II - § 1 Pag. n. 77
Nel delineare le differenze tra l’associazione per
delinquere e l’associazione di tipo mafioso, la Suprema
Corte (Cass. Sez. II sent. n. 5386 del 1994, ric. Matrone ed
altri) ha precisato che “la figura delittuosa prevista dall'art.
416 bis c.p. si distingue da quella di cui all'art. 416 c.p.,
oltre che per l'eterogeneità degli scopi che l'associazione
mira a realizzare, e quindi dell'oggetto del programma
criminoso, per il ricorso alla forza di intimidazione
dell'associazione per il conseguimento dei fini propri della
medesima. Tale forza di intimidazione del vincolo
associativo è un elemento strumentale, e non già una
modalità della condotta associativa, e non necessariamente
deve essere utilizzata dai singoli associati né estrinsecarsi
di volta in volta in atti di violenza fisica e morale per il
raggiungimento dei fini alternativamente previsti dalla
disposizione incriminatrice, in quanto ciò che caratterizza
l'associazione di tipo mafioso e le altre a questa assimilate
è la condizione di assoggettamento e di omertà che da detta
forza intimidatrice, quale effetto, deriva per il singolo sia
all'esterno che all'interno dell'associazione”. Al riguardo, si
è esplicitato che l'insorgere nei terzi della situazione di
soggezione può derivare "anche soltanto dalla conoscenza
della pericolosità di tale sodalizio" (Cass. Sez. I sent. n.
3223 del 1992).
Si è comunque sottolineato che in entrambe le figure
criminose "ricorrono come elementi strutturali comuni
Cap. II - § 1 Pag. n. 78
l'accordo a carattere generale e continuativo volto
all'attuazione di un programma di delinquenza, destinato a
permanere anche dopo l'eventuale perpetrazione di ciascun
delitto programmato, il numero minimo di tre associati
nonché la predisposizione comune di attività e mezzi per la
realizzazione del generico programma delinquenziale"
(Cass. Sez. I sent. n. 14134 del 1986, ric. Amerato).
Una volta dimostrata la sussistenza di una
organizzazione caratterizzata da un apparato strutturale-strumentale basato sull'intimidazione, sull'assoggettamento
e sull'omertà, e da almeno una delle suindicate finalità,
occorre, per affermare la responsabilità del singolo, provare
la sua consapevole appartenenza al sodalizio e la sua
adesione al programma associativo.
La condotta punibile deve considerarsi realizzata se
risultano dimostrati, sul piano oggettivo, l’inserimento
strutturale del singolo in una siffatta organizzazione, e, sul
piano soggettivo, l’affectio societatis, cioè la
consapevolezza e la volontà di far parte dell'illecito
sodalizio, condividendone gli scopi.
In dottrina si è evidenziato che, nel reato in esame, la
condotta punibile non si riduce al semplice accordo delle
volontà, ma si sostanzia nel contributo effettivo ed attuale
apportato dal singolo all'esistenza ed al rafforzamento
dell'entità associativa nel suo complesso, in funzione della
realizzazione degli scopi dell'organizzazione criminale
Cap. II - § 1 Pag. n. 79
attraverso i metodi che sono propri di essa.
In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità
(Cass. Sez. VI sent. n. 7627 del 1996, ric. P.M. in proc.
Alleruzzo ed altri) ha esplicitato che "la condotta di
partecipazione consiste nel contributo, apprezzabile e
concreto sul piano causale, all'esistenza ed al rafforzamento
dell'associazione e quindi alla realizzazione dell'offesa
degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice". Si è
quindi affermato che “fa parte di una associazione mafiosa
chi presti un consapevole contributo alla vita del sodalizio
di cui conosca le caratteristiche, sapendo di avvalersi della
forza di intimidazione del vincolo associativo e delle
condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano
per realizzare i fini previsti dall'ultima parte del terzo
comma dell'art. 416 bis c.p.” (Cass. Sez. VI sent. n. 5649
del 1997, ric. Dominante ed altri).
Poiché il disvalore penale del fatto si impernia sulla
stabile permanenza del vincolo associativo fra almeno tre
persone, e sulla convergenza della loro volontà verso la
realizzazione del comune ed indeterminato programma
criminoso, ne consegue che il contributo del singolo deve
essere finalizzato a cooperare alla permanenza
dell'organizzazione associativa, e non solo alla
realizzazione di uno dei fini specifici del sodalizio.
Come è stato osservato in dottrina, la condotta del
partecipe, per assumere rilevanza penale, deve potersi
Cap. II - § 1 Pag. n. 80
ricondurre ai principi di materialità e di offensività che
informano il nostro ordinamento, escludendo la illiceità di
meri atteggiamenti psicologici.
Pertanto la prova della partecipazione del singolo
all'associazione di tipo mafioso non può esaurirsi nella
dimostrazione di un'adesione monosoggettiva di carattere
formale o ideale, ma deve estendersi alla verifica
dell'apporto, anche minimo ma comunque non
insignificante, arrecato alla vita dell'associazione.
Ai fini della realizzazione della condotta tipica
prevista dall'art. 416 bis c.p. è sufficiente l'inserimento del
soggetto nella struttura organizzativa dell'associazione, con
la relativa assunzione di un ruolo e di talune funzioni
all'interno della stessa.
Non occorre, invece, la prova che il partecipe abbia
concretamente esplicato le funzioni assegnategli, poiché
l'inserimento del singolo nel tessuto organizzativo del
sodalizio si risolve in un rafforzamento dell'associazione, i
cui esponenti acquistano la possibilità di avvalersi di quel
soggetto quando sia utile ricorrere alla sua opera (cfr. sul
punto Cass. Sez. I sent. n. 13008 del 1998, secondo cui “ai
fini dell'affermazione di responsabilità di taluno in ordine
al reato di partecipazione ad associazione di stampo
mafioso, non occorre la prova che egli abbia personalmente
posto in essere attività di tipo mafioso, essendo, al
contrario, sufficiente la sola sua aggregazione a
Cap. II - § 1 Pag. n. 81
un'organizzazione le cui obiettive caratteristiche siano tali
da farla rientrare nelle previsioni dell'art. 416 bis c.p.”).
Trattandosi di una condotta a forma libera, il
contributo alla vita dell'associazione può consistere in
un'attività materiale ovvero in un apporto morale.
La soglia minima del contributo partecipativo
penalmente rilevante è ravvisabile nella manifestazione di
impegno, con cui il singolo mette le proprie energie a
disposizione dell'organizzazione criminale, ampliandone la
potenzialità operativa.
Un contributo partecipativo consistente nella seria
manifestazione di disponibilità in favore dell'associazione
mafiosa è certamente ravvisabile nell'ipotesi in cui il
soggetto abbia prestato il "giuramento" di mafia, poiché un
simile atto solenne assume valore vincolante all'interno del
sodalizio criminoso.
Sul punto, la Suprema Corte (Cass. Sez. IV sent. n.
2040 del 1996, ric. Brusca) ha affermato che
«nell'assunzione della qualifica di uomo d'onore -
significativa non già di una semplice adesione morale, ma
addirittura di una formale applicazione alla cosca mercé
apposito rito (la cosiddetta "legalizzazione") - va ravvisata
non soltanto l'accertata "appartenenza" alla mafia, nel senso
letterale del personale inserimento in un organismo
collettivo, specificamente contraddistinto, cui l'associato
viene ad appartenere sotto il profilo della totale soggezione
Cap. II - § 1 Pag. n. 82
alle sue regole ed ai suoi comandi, ma altresì la prova del
contributo causale che, seppur mancante nel caso della
semplice adesione non impegnativa, è immanente, invece,
nell'obbligo solenne di prestare ogni propria disponibilità al
servizio della cosca accrescendo così la potenzialità
operativa e la capacità di inserimento subdolo e violento nel
tessuto sociale anche mercé l'aumento numerico dei suoi
membri».
L'avvenuta affiliazione rituale dimostra la
partecipazione del soggetto all'associazione di tipo mafioso
indipendentemente dall'attività in seguito concretamente
svolta, ed anche qualora egli successivamente non abbia
occasione di esplicare specifiche mansioni (cfr. Cass. Sez. I
sent. n. 4148 del 1994, ric. Di Martino, secondo cui
«l'affiliazione a "Cosa Nostra", data la natura totalizzante
di tale organizzazione, implica necessariamente l'effettivo
far parte della medesima con accettazione delle sue regole e
finalità al fine di ampliarne la sfera di influenza e di
favorirne la realizzazione delittuosa con la permanente
messa a disposizione della propria attività:
conseguentemente per l'integrazione della fattispecie
associativa di cui all'art. 416 bis c.p. non occorre che ogni
partecipe si renda protagonista di specifici atti delittuosi
attraverso i quali il sodalizio raggiunge i suoi scopi»).
D'altra parte, la mancanza di una rituale affiliazione, e
la stessa circostanza che, secondo le regole proprie del
Cap. II - § 1 Pag. n. 83
sodalizio, il soggetto non sia da considerare un associato a
pieno titolo, non escludono la configurabilità della condotta
associativa.
In proposito, la Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. n.
11307 del 1993, ric. Santoriello) ha rilevato che “in tema di
reati di associazione è del tutto irrilevante, ai fini del
riconoscimento o meno dell'intervenuta adesione di taluno
al sodalizio criminoso, il fatto che, secondo le regole
proprie di quest'ultimo, il soggetto non sia da considerare
un associato a pieno titolo, dovendosi invece aver riguardo
soltanto all'obiettività della sua condotta, onde verificare se
essa sia o meno rivelatrice, alla stregua della logica e della
comune esperienza, di una adesione che, nei fatti, si sia
comunque realizzata” (v. anche Cass. Sez. I sent. n. 4355
del 1994, ric. Costantino, secondo cui "ai fini della
sussistenza del reato di partecipazione ad associazione
criminosa di tipo mafioso non bisogna avere riguardo alle
modalità di organizzazione interna del gruppo criminoso,
ma valutare sotto un profilo esterno e con riferimento a
regole di esperienza e non alle regole del sodalizio, se
sussista, o non, la partecipazione diretta nel gruppo, in base
ai rapporti che sussistono fra i vari soggetti, e l'attività a
favore del gruppo, nella consapevolezza della sua esistenza,
da parte del soggetto indagato, seppure qualificato come
esterno").
A tale conclusione si perviene sulla base dell’esame
Cap. II - § 1 Pag. n. 84
della struttura oggettiva della fattispecie incriminatrice, che
delinea una condotta tipizzata in funzione della sua idoneità
causale rispetto all’evento giuridico. E’ stato infatti
evidenziato che "la condotta di partecipazione
all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis c.p. è a
forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe
può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si
traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla
realizzazione degli scopi dell'organismo: in questo modo,
infatti, si verifica la lesione degli interessi salvaguardati
dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo assunto
dall'agente nell'ambito dell'associazione; ne consegue che la
condotta del partecipe può risultare variegata, differenziata,
ovvero assumere connotazioni diverse, indipendenti da un
formale atto di inserimento nel sodalizio, sicché egli può
anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati
essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto
si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la
consapevolezza che il risultato viene perseguito con
l'utilizzazione di metodi mafiosi" (Cass. Sez. II sent. n.
4976 del 1997, ric. P.M. e Accardo; v. anche Cass. Sez. I
sent. n. 482 del 1989, ric. Stabile, secondo cui «la
fattispecie della partecipazione all'associazione di tipo
mafioso è a forma libera, perché il legislatore non descrive
in modo particolare la condotta tipica, enunciandone le note
che valgono a caratterizzarle, ma si limita ad affermare che
Cap. II - § 1 Pag. n. 85
commette il reato "chiunque ne fa parte". Ne deriva che la
condotta di partecipazione, che può assumere forme e
contenuto variabili, consiste sul piano oggettivo nel
contributo, purché apprezzabile e concreto, sul piano
criminoso e quindi nella realizzazione dell'offesa tipica agli
interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia
il ruolo che l'agente svolga nell'ambito associativo»).
Si è pertanto precisato che «la mancata legalizzazione
- cioè l'atto formale di inserimento nell'ambito
dell'organizzazione criminosa - non esclude che il partecipe
sia di fatto in essa inserito e contribuisca con il suo
comportamento alla realizzazione dei fini dell'associazione.
Infatti, la "legalizzazione" costituisce il dato formale, ed
usuale, che denota l'inserimento organico dell'agente nella
organizzazione criminosa, ma non impedisce di ritenere la
partecipazione all'organizzazione criminosa allorché
l'agente, di fatto, sia inserito nell'organizzazione. L'art. 416
bis c.p. - come del resto l'art. 416 dello stesso codice -
incrimina chiunque fa parte della associazione,
indipendentemente dalle modalità attraverso le quali egli
entri a far parte dell'organizzazione criminosa» (Cass. Sez.
I sent. n. 13070 del 1987, ric. Aruta; in quest'ottica, Cass.
Sez. I sent. n. 6992 del 1992, ric. Altadonna ed altri, ha
affermato che "è configurabile come partecipazione
effettiva, e non meramente ideale, ad una associazione per
delinquere (nella specie di tipo mafioso), anche quella di
Cap. II - § 1 Pag. n. 86
chi, indipendentemente dal ricorso o meno a forme rituali di
affiliazioni, si sia limitato a prestare la propria adesione,
con impegno di messa a disposizione, per quanto
necessario, della propria opera, all'associazione anzidetta,
giacché anche in tal modo il soggetto viene
consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità
operativa e la temibilità dell'organizzazione
delinquenziale”).
L'adesione all'associazione di tipo mafioso può
conseguentemente, desumersi da facta concludentia, cioè da
comportamenti, del più vario contenuto, che arrechino un
apprezzabile contributo alla vita dell'organizzazione
criminosa, ponendosi come concause dell'evento giuridico
del reato, e denotino la presenza dell'affectio societatis.
In dottrina si è evidenziato che l'affectio societatis è
certamente ravvisabile nelle ipotesi in cui la condotta del
soggetto integri un contributo (sia pure minimo)
all'esistenza dell'ente associativo, abbia carattere
continuativo e risponda prevalentemente agli interessi del
sodalizio, in assenza di un apprezzabile movente autonomo;
peraltro, anche una condotta avente carattere episodico e
rispondente prevalentemente ad un autonomo interesse
proprio del soggetto potrà qualificarsi come partecipazione
al reato associativo qualora arrechi alla vita
dell'organizzazione delittuosa un contributo che - per le sue
qualità e caratteristiche intrinseche e per il suo livello
Cap. II - § 1 Pag. n. 87
particolarmente elevato - assuma significatività e
concludenza in termini di affectio societatis.
E’ stato, infatti, chiarito che “ai fini della
configurabilità del reato di partecipazione ad associazione
mafiosa, non è sempre necessario che il vincolo associativo
fra il singolo e l'organizzazione si instauri nella prospettiva
di una sua futura permanenza a tempo indeterminato
nell'associazione, ben potendosi configurare forme di
partecipazione destinate a una durata limitata nel tempo e
caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere
l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, coinvolga
anche il perseguimento da parte del singolo partecipe di
vantaggi ulteriori, suoi personali, rispetto ai quali il vincolo
associativo può assumere anche, nella prospettiva del
soggetto, una funzione meramente strumentale” (Cass. Sez.
VI sent. n. 5649 del 1997, ric. Dominante ed altri; v. pure
Cass. Sez. VI sent. n. 36851 del 1998, ric. Cortes, secondo
cui “ai fini della configurabilità del reato di partecipazione
a un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso,
non è necessario che il vincolo tra il singolo e
l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben
potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una
partecipazione di breve periodo”).
Occorre, evidentemente, che il "partecipe di fatto" sia
accettato dagli altri membri del sodalizio, ma l'accettazione
può desumersi, oltre che da un formale riconoscimento
Cap. II - § 1 Pag. n. 88
rispondente alle regole interne dell'associazione, anche da
facta concludentia: è quindi sufficiente l'accettazione o
l'effettivo sfruttamento, da parte degli altri aderenti
all'organizzazione, del contributo che il soggetto si è
impegnato a prestare.
Secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza, l'elemento soggettivo del reato di cui
all'art. 416 bis c.p. è rappresentato dal dolo specifico,
caratterizzato dalla cosciente volontà di partecipare
all'associazione di tipo mafioso con il fine di realizzarne il
particolare programma e con la permanente consapevolezza
di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di
essere disponibile ad operare per l'attuazione del comune
programma delinquenziale con qualsivoglia condotta idonea
alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura
associativa (Cass. Sez. I sent. n.2348 del 1994, ric.
Clementi).
Si tratta di un delitto a dolo specifico, poiché la
condotta tipica presenta una essenziale proiezione
teleologica verso finalità la cui compiuta realizzazione si
colloca oltre il momento consumativo del reato.
In merito alla struttura della fattispecie delittuosa, la
Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. n. 12358 del 1990, ric.
Aglieri ed altri) ha chiarito che il reato di partecipazione ad
associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, è
monosoggettivo, essendo costituito dalla condotta della
Cap. II - § 1 Pag. n. 89
singola persona che entra a far parte del sodalizio; la
partecipazione, quindi, di per sé non dà luogo ad una figura
di concorso, essendo possibile solo un concorso eventuale.
Cap. II - § 1 Pag. n. 90
§ 2 - La configurabilità del concorso eventuale nel reato
associativo
La questione relativa alla configurabilità del concorso
esterno nei reati associativi forma attualmente oggetto di un
ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale, nel quale
assumono preminente rilievo due esigenze: da un lato,
quella di applicare la sanzione penale esclusivamente in
presenza di una adeguata giustificazione sostanziale e
comunque nel rispetto dei principi di tassatività e
necessaria determinatezza della fattispecie; dall'altro,
quella di non lasciare impunite pericolose condotte di
sostegno per l'organizzazione criminale, poste in essere da
persone che non fanno parte della struttura associativa.
L’applicazione della norma di parte generale sul
concorso svolge, infatti, una autonoma funzione
incriminatrice rispetto a condotte di per sé prive dei
connotati della partecipazione e quindi atipiche, le quali
vengono ad acquistare rilevanza penale in quanto
strumentalmente connesse al funzionamento
dell’organizzazione criminale.
Il problema della configurabilità e della portata
applicativa della fattispecie del concorso esterno si pone in
relazione ad ogni figura di reato associativo, e trova il suo
presupposto nel verificarsi di fenomeni di infiltrazione e
Cap. II - § 2 Pag. n. 91
radicamento delle organizzazioni criminose in più vasti
contesti sociali.
Rispetto all’associazione di tipo mafioso,
l’applicazione della figura del concorso eventuale assume
particolare importanza con riferimento alle situazioni di
“contiguità” all’organizzazione criminale, le quali,
rafforzando l’apparato strumentale ed agevolando la
realizzazione del programma criminoso dell'illecito
sodalizio, possono contribuire in misura rilevante ad
esporre a pericolo i beni giuridici protetti dalla norma
incriminatrice (l’ordine pubblico generale, l’ordine
economico, l’ordine democratico, il corretto funzionamento
della pubblica amministrazione) e presentano pertanto un
notevole disvalore.
Occorre premettere che la controversia sulla
ammissibilità del concorso esterno nei reati associativi
riguarda soprattutto il concorso materiale. Il concorso
morale è, invece, generalmente ammesso senza difficoltà
dalla dottrina e dalla giurisprudenza; con riferimento
all'associazione di tipo mafioso, è ricorrente l'esempio
(menzionato da Cass. Sez. I, sent. n.2348 del 1994, ric.
Clementi) del padre, ex capomafia, che istiga il figlio ad
entrare nell'organizzazione criminosa; si ritiene che in un
caso del genere possa ravvisarsi, a carico del padre, un
concorso eventuale di carattere morale nel reato di cui
all'art. 416 bis c.p., materialmente commesso dal figlio.
Cap. II - § 2 Pag. n. 92
Con specifico riferimento al reato associativo previsto
dall’art. 305 c.p. (cospirazione politica mediante
associazione), la configurabilità del concorso eventuale era
già stata affermata dalla I Sezione della Corte di Cassazione
con la sentenza n. 1569 del 1969 (imp. Muther). Si era
infatti esplicitato che “l'appartenente alla associazione
prevista dall'art.305 c.p. è l'accolito del sodalizio, cioè
colui che, conoscendone l'esistenza e gli scopi, vi aderisce
e ne diviene con carattere di stabilità membro e parte attiva,
rimanendo sempre al corrente dell'interna organizzazione,
dei particolari e concreti progetti, del numero dei consoci,
delle azioni effettivamente attuate o da attuarsi,
sottoponendosi alla disciplina delle gerarchie ed al
succedersi dei ruoli. La figura del concorrente, invece, è
individuabile nell'attività di chi - pur non essendo membro
del sodalizio, cioè non aderendo ad esso nella piena
accettazione dell'organizzazione, dei mezzi e dei fini -
contribuisce all'associazione mercé un apprezzabile e
fattivo apporto personale, agevolandone l'affermarsi e
facilitandone l'operare, conoscendone la esistenza e le
finalità, ed avendo coscienza del nesso causale del suo
contributo”.
Questa decisione individuava nell'ingresso
nell'associazione, e quindi nell'esserne divenuto membro,
l'elemento discretivo tra la partecipazione ed il concorso
esterno.
Cap. II - § 2 Pag. n. 93
Nella successiva esperienza giurisprudenziale, il
concorso esterno nel reato associativo ha trovato
significative applicazioni in alcuni processi per il delitto di
cui all’art. 306 c.p. (banda armata) relativi ad
organizzazioni terroristiche di matrice politica.
Con riferimento all’ipotesi della banda armata, in
dottrina è divenuta abituale l'affermazione che quando si sia
di fronte a persona che, pur senza essere incardinata con
carattere di stabilità e permanenza nell'associazione, ne
sposa la causa e contribuisce egualmente al raggiungimento
dei fini specifici propri dell'organizzazione criminosa, si
realizzano gli estremi della punibilità ai sensi degli artt.
110 e 306 c.p., per cui anche la persona non inserita
organicamente nella banda può concorrere nel reato,
mediante l'apporto causale di una o più azioni.
In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità
(Cass. Sez. I, sent. n. 617 del 1984, ric. Arancio) ha
riconosciuto che le norme sul concorso eventuale di persone
nel reato possono trovare applicazione rispetto al reato di
partecipazione a banda armata, ed ha specificato che
“commette il delitto di concorso in banda armata, e non già
quello di favoreggiamento, il difensore che svolge il ruolo
di tramite fra i terroristi detenuti e quelli liberi, al fine di
comunicare notizie utili all'esistenza della banda in quanto
tale”.
In seguito, tuttavia, l’impostazione che ammetteva la
Cap. II - § 2 Pag. n. 94
configurabilità del concorso eventuale nel reato associativo
(ravvisando nell'ingresso nell'associazione, e quindi
nell'esserne divenuto membro, l'elemento discretivo tra la
partecipazione ed il concorso esterno), non è stata
condivisa, con specifico riferimento all'ipotesi
dell'associazione di tipo mafioso, da alcune pronunzie della
Suprema Corte che hanno definito la condotta partecipativa
sulla base del paradigma del contributo dato all'illecito
sodalizio.
In questo senso si è espressa la sentenza n.8092 del 19
gennaio 1987 (ric. Cillari) della I Sezione della Corte di
Cassazione, secondo la quale “la cosiddetta partecipazione
esterna, che ai sensi dell'art. 110 c.p. renderebbe
responsabile colui che pur non essendo formalmente entrato
a far parte di una consorteria mafiosa abbia tuttavia prestato
al sodalizio un proprio ed adeguato contributo con la
consapevole volontà di operare perché lo stesso realizzasse
i suoi scopi, si risolve, in realtà, nel fatto tipico della
partecipazione punibile, la quale deve ritenersi integrata da
ogni contributo apprezzabile effettivamente apportato alla
vita dell'ente ed in vista del perseguimento dei suoi scopi,
mediante una fattiva e consapevole condivisione della
logica di intimidazione e di dipendenza personale propria
del gruppo e nella consapevolezza del nesso causale del
contributo stesso”.
Ad analoghe conclusioni è giunta la sentenza n.8864
Cap. II - § 2 Pag. n. 95
del 1989 (ric. Agostani) della I Sezione della Suprema
Corte, sulla base dell’assunto che nel fatto realizzato dal
soggetto esterno al sodalizio mancano sia l'elemento
materiale tipico del reato, cioè la condotta esprimente
l'apporto all'organizzazione già formatasi o mentre si
forma, sia l'elemento soggettivo, che è non solo quello di
conoscere e volere quella determinata condotta ma anche
quello finalizzato agli scopi sociali (affectio societatis
scelerum). Conseguentemente la Corte di Cassazione ha
affermato che “l'ipotesi concorsuale ai sensi dell'art. 110
c.p. non trova ingresso nello schema dell'art. 416 c.p. al di
là del concorso morale e limitatamente ai soli casi di
determinazione od istigazione a partecipare od a
promuovere, costituire, organizzare l'associazione per
delinquere. Pertanto, una condotta che concretamente
favorisce le attività ed il perseguimento degli scopi sociali,
posta in essere da un soggetto esterno al sodalizio, non
potrà essere ritenuta condotta di partecipazione al reato
associativo ove non sia accompagnata, non dalla mera
connivenza, bensì dalla coscienza e volontà di raggiungere
attraverso quegli atti, anche se di per se stessi leciti, pure i
fini presi di mira dall'associazione e fatti propri,
trattandosi, in tal caso non già di concorso nel reato di
associazione, bensì di attività che realizza, perfezionandosi
l'elemento soggettivo e quello oggettivo, il fatto tipico
previsto dalla norma istitutiva della fattispecie associativa”.
Cap. II - § 2 Pag. n. 96
La configurabilità del concorso eventuale con
riferimento all'associazione di tipo mafioso è stata esclusa
anche dalle sentenze n. 2343 e n. 2348 della I Sezione della
Suprema Corte, emesse all'udienza del 18 maggio 1994 (ric.
Mattina e Clementi).
In particolare, la sentenza n. 2343 del 1994, resa nel
procedimento a carico dell'imputato Mattina, ha affermato
che "al di fuori dell'ipotesi del concorso morale consistente
nel determinare o, comunque, rafforzare la volontà altrui di
partecipare a un'associazione per delinquere o di
promuoverla o dirigerla od organizzarla, non è
configurabile il concorso eventuale, ex art. 110 c.p.,
nell'associazione per delinquere, sia essa di tipo mafioso o
non. Ed invero, affinché una condotta sia ritenuta punibile a
titolo di concorso in un determinato reato, ai sensi dell'art.
110 c.p., sono necessari un contributo causale (materiale o
semplicemente morale o psichico), e il dolo richiesti per il
reato medesimo. Ne consegue che quando tali condizioni si
siano verificate in relazione al delitto di associazione per
delinquere sono integrati gli estremi della partecipazione a
detta associazione; mentre, allorché le dette condizioni non
si siano verificate, il fatto potrà integrare gli estremi di altri
reati (corruzione, favoreggiamento o altro), ma non quello
di concorso in associazione per delinquere". La Suprema
Corte ha, comunque, precisato che "dall'esclusione della
configurabilità del concorso materiale nel delitto di
Cap. II - § 2 Pag. n. 97
associazione per delinquere non necessariamente discende
l'esclusione della responsabilità dell'agente per il delitto
associativo, in quanto spetta al giudice di merito valutare se
gli elementi posti a base dell'erroneamente ritenuto suo
concorso giustifichino l'accusa di partecipazione al
sodalizio criminoso, e cioè la sussistenza di un contributo
causale alla realizzazione dei suoi scopi e l'adesione
all'associazione stessa, anche se in relazione a un periodo di
tempo relativamente breve: e ciò prescindendo dal fatto che
l'associazione possa considerare gli adepti come non
partecipi, in quanto non sottoposti a particolari riti di
affiliazione, giacché della sussistenza dell'associazione e
della partecipazione ad essa di singoli soggetti si deve
giudicare in base ai principi di legge in materia e non in
base alle regole stabilite dall'associazione per delinquere”.
La sentenza n. 2348 del 1994, resa nel procedimento a
carico dell'imputato Clementi, è pervenuta alle seguenti
conclusioni: «la possibilità del concorso eventuale
dell'estraneo nelle figure di reato cosiddetto plurisoggettivo
non può essere negata in via di principio, occorrendo invece
esaminare in concreto la struttura del singolo reato
plurisoggettivo al fine di acclarare la possibilità di un
concorso eventuale di persone nel medesimo. In particolare
nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso di
cui all'art. 416 bis c.p., che è appunto reato plurisoggettivo,
è ipotizzabile soltanto il concorso necessario di persone,
Cap. II - § 2 Pag. n. 98
mentre quello eventuale non può sussistere in
considerazione della particolare struttura di detto reato,
atteso che comunque l'elemento soggettivo ed oggettivo di
ciascun apporto alla realizzazione della fattispecie
criminosa in questione, per essere rilevante ai fini della
integrazione della stessa, non può differire dagli elementi
soggettivo ed oggettivo caratterizzanti la "partecipazione"
al reato medesimo».
Nella pronunzia in esame la Cassazione ha in primo
luogo osservato che per affermare o meno la responsabilità
del soggetto in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p.
occorre fare riferimento alle norme dell'ordinamento penale
e non alle regole interne dell'organizzazione criminosa,
sicché "può verificarsi che un soggetto considerato 'uomo
d'onore', senza ulteriore indicazione di specifica condotta
penalmente rilevante, può non essere penalmente
perseguibile per il detto reato associativo, mentre altro
soggetto, per l'organizzazione criminosa soltanto
'avvicinato' e, quindi, non organicamente interno alla
medesima, potrà essere perseguito per detto reato qualora
abbia realizzato condotta costituente contributo ovvero
apporto obiettivamente idoneo alla conservazione od al
rafforzamento della struttura associativa". Ciò premesso, la
sentenza ha precisato che l'elemento materiale del reato
dell'art. 416 bis è costituito dalla condotta di partecipazione
intesa come “stabile permanenza di vincolo associativo tra
Cap. II - § 2 Pag. n. 99
gli autori - almeno in numero di tre - del reato allo scopo di
realizzare una serie indeterminata di attività tipiche
dell'associazione”, e che l'elemento soggettivo è il “dolo
nella particolare forma di dolo specifico caratterizzato dalla
cosciente volontarietà di partecipare a detta associazione
per delinquere con il fine di realizzarne il particolare
programma - concretizzantesi sia in condotte illecite che in
condotte di per sé lecite ma penalmente perseguibili perché
realizzate con le modalità suddescritte - e con la
permanente consapevolezza di ciascun associato di fare
parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad
operare per l'attuazione del comune programma
delinquenziale con qualsivoglia condotta idonea alla
conservazione ovvero al rafforzamento della struttura
associativa”. Sulla base di queste premesse, si è affermato
che “conseguentemente il concorrente 'eventuale' nel reato
in questione non soltanto deve realizzare una condotta,
come sopra precisato, o, quanto meno, deve contribuire con
il suo comportamento alla realizzazione della medesima, ma
puranche deve agire con la volontaria consapevolezza che
detta sua azione contribuisce all'ulteriore realizzazione
degli scopi della societas sceleris: il che, di tutta evidenza,
non differisce dagli elementi - soggettivo ed oggettivo -
caratterizzanti la 'partecipazione' e quindi il concorso
necessario”
Nessun commento:
Posta un commento